La NASPI è una prestazione economica erogata dall’INPS ai lavoratori che perdono involontariamente il lavoro. Tuttavia, la normativa prevede due eccezioni che consentono ai dipendenti dimissionari di ottenere il sussidio.
Sull’argomento, una Lettrice ci ha posto il seguente quesito: “Ho letto sul web che la NASPI spetta anche a chi si licenzia. Mi sono licenziata da circa un mese, posso fare richiesta dell’indennità di disoccupazione?”
Su tale argomento bisogna chiarire vari aspetti, anche se la notizia è stata riportata da vari magazine online, purtroppo, non è vera. A specificare quando spetta l’indennità di disoccupazione indennizzata (NASPI) è l’INPS con tre circolari.
Per ottenere l’indennità di disoccupazione lo stato di disoccupazione deve essere involontario e per questo motivo che sono esclusi i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro a seguito di dimissioni.
Tuttavia, la normativa prevede solo due eccezioni di dipendenti dimissionari che possono fruire della NASPI:
Il diritto alla Naspi scatta quando il lavoratore dipendente licenziato involontariamente, abbia versato almeno tredici settimane di contributi nei quattro anni precedenti all’inizio dell’indennità di disoccupazione. Come sopra riportato la causa del licenziamento deve essere involontaria, pertanto, non deve dipendere dalla volontà del lavoratore.
Il licenziamento deve avvenire per giusta causa, di solito si verifica quando il lavoratore si comporta in modo grave e non tollerabile. In questo caso l’INPS garantisce al lavoratore licenziato la NASPI, l’Istituto ha chiarito i vari aspetti del diritto alla disoccupazione indennizzata attraverso tre circolari (n. 140 e 142 del 2012 e 44 del 2013). Inoltre, anche il Ministero del lavoro, attraverso l’interpello n. 29 del 2013, ha specificato il diritto a tale sussidio.
La NASPI spetta anche nei casi in cui il lavoratore è licenziato per inabilità lavorativa, in quanto non è in grado di svolgere le mansioni assegnate a causa di condizioni fisiche. Oppure, se il lavoratore è licenziato per il superamento del periodo di comporto, dovuto alle troppe assenze per malattia. Inoltre, l’indennità spetta anche nel mancato rinnovo del contratto di lavoro a scadenza. Tuttavia, se il lavoratore rifiuta il rinnovo del contratto, non ha diritto alla NASPI, in quanto non è possibile dimostrare il licenziamento per giusta causa, poiché non ha volontariamente accettato di proseguire il rapporto di lavoro.
In conclusione, alla domanda “se mi dimetto posso chiedere la NASPI”, la risposta è negativa, tranne che non rientri nei due casi sopra illustrati: lavoratori dimissionari per giusta causa o lavoratrici dimissionarie nel periodo di maternità.
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